1. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Per ciascun colloquio ordinario non effettuato è concesso ai detenuti e agli internati un colloquio telefonico della durata massima di quindici minuti con le persone con le quali hanno un legame affettivo. Il colloquio telefonico può essere fatto a carico del destinatario».
2. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo senza controlli visivi e auditivi»;
b) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «e diritto all'affettività».
3. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza».
4. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8, il