Art. 1.
(Diritto dei detenuti e degli internati all'affettività).

      1. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Per ciascun colloquio ordinario non effettuato è concesso ai detenuti e agli internati un colloquio telefonico della durata massima di quindici minuti con le persone con le quali hanno un legame affettivo. Il colloquio telefonico può essere fatto a carico del destinatario».

      2. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo senza controlli visivi e auditivi»;

          b) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «e diritto all'affettività».

      3. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza».

      4. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8, il

 

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magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni semestre di carcerazione allo scopo di coltivare specificatamente interessi affettivi».